INFORMAZIONI
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Si tratta delle procedure per la rettifica, formazione ed opposizione alla correzione degli atti dello stato civile. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Artt. 49 – 95 - 101 D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 – Nuovo ordinamento dello Stato Civile |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
La parte interessata può promuovere con ricorso la rettifica di un atto dello stato civile; la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, di morte, di matrimonio); la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento. L’assistenza di un difensore è facoltativa. Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure. E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: volontaria.tribunale.belluno@giustizia.it |
COME SI SVOLGE |
L’istanza va presentata con ricorso al Tribunale ordinario. Nel caso di figli minori il ricorso deve essere presentato personalmente e firmato da entrambi i genitori. Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanze di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile. |
DOCUMENTI OCCORRENTI DA ALLEGARE |
Per la rettifica di atti di stato civile:
Se il ricorrente è nato all’estero:
Per la formazione di atto di nascita:
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COSTI |
Euro 27,00 per diritti di Cancelleria da versarsi a mezzo pagoPA. |
MODULISTICA |
Non disponibile |