Registrazione di giornali o periodici

INFORMAZIONI

Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire la pubblicazione di un giornale o periodico. Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge 8/2/1948 n. 47 per la quale, ai sensi dell’art. 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (sede dell’editore).

NORME DI RIFERIMENTO

 Legge 08/02/1948 n. 47 – art. 1 Legge 7/03/2001 n. 62

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il proprietario. Se il proprietario è una persona giuridica, il legale rappresentante deve chiedere l’iscrizione. La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile), devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

COME

Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale firmata dal proprietario del periodico. Se il proprietario è persona giuridica, la domanda deve essere firmata dal suo legale rappresentante e deve essere redatta su carta intestata.

Alla domanda deve essere allegato:

  • documento di identità del proprietario; se persona giuridica è necessaria una visura camerale aggiornata dalla quale emerga la qualifica;
  • per il proprietario e l’editore (se diverso dal proprietario), dichiarazione sostitutiva di certificazioni in carta semplice (modello);
  • per il direttore responsabile dichiarazione sostitutiva di certificazioni in carta semplice (modello);
  • per il direttore responsabile è necessario allegare copia della tessera dell’ordine dei giornalisti di appartenenza in ogni sua parte;
  • dichiarazione in bollo redatta secondo il facsimile, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell’editore e del direttore (compresa l’inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vicedirettore responsabile). Le firme in calce a tale dichiarazione devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (questa dichiarazione equivale ad implicita accettazione della carica). Per ogni autentica di sottoscrizione è necessaria n. 1 marca da bollo da € 16,00 e il versamento dei diritti di certificazione pari a € 3,92 da pagarsi a mezzo pagoPa;
  • per le società: copia autentica in bollo da € 16,00 (ogni 100 righe) dell’atto di costituzione; certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l’iscrizione della società alla data della presentazione della domanda, il nome del legale rappresentante e i relativi poteri;
  • per le associazioni: copia autentica in bollo dell’atto costitutivo registrato;
  • per le onlus: documentazione attestante l’iscrizione nel relativo pubblico registro  (in questo caso si ha diritto all’esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo. Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre soggetti a bollo e diritti);
  • per le parrocchie: certificato della Prefettura di iscrizione al registro delle persone giuridiche dal quale emerga la carica di legale rappresentante del Parroco richiedente la registrazione.

EFFETTI

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria

COSTI

€ 16,00 per domanda;

€ 16,00 per dichiarazione caratteristiche del periodico;

€ 168,00 tassa di concessioni governative da effettuare sul c/c postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, la cui attestazione di versamento deve essere depositata a seguito dell’iscrizione;

€ 16,00 e € 3,92 per ogni autentica che si esegue in cancelleria.

Per le onlus vi è esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo. Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre soggetti a bollo e diritti.

VARIAZIONI

Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengono successivamente, con la sola differenza, rispetto ai costi, che non occorre il versamento della tassa concessioni governative. Le variazioni si richiedono presentando domanda in carta da bollo da € 16,00 con firma autenticata del proprietario.

Per il cambiamento del proprietario: domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale, allegando:

  • documento di identità del proprietario. Se persona giuridica è necessaria una visura camerale aggiornata dalla quale emerga la qualifica;
  • nuova dichiarazione in bollo redatta secondo il facsimile, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell’editore e del direttore (compresa l’inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vicedirettore responsabile). Le firme in calce a tale dichiarazione devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (questa dichiarazione equivale ad implicita accettazione della carica). Per ogni autentica di sottoscrizione è necessaria n. 1 marca da bollo da € 16,00 e il versamento dei diritti di certificazione pari a € 3,92 da pagarsi a mezzo pagoPa;
  • per il proprietario e l’editore (se diverso dal proprietario), dichiarazione sostitutiva di certificazioni in carta semplice (modello) ;
  • documentazione volta a dimostrare il passaggio di proprietà.

Per il cambiamento del legale rappresentante del proprietario: domanda di variazione firmata dal nuovo legale rappresentante, allegando:

  • documento di identità del sottoscrittore;
  • verbale di assemblea in copia conforme che ha deliberato la variazione;
  • autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante [vedi punto precedente];
  • nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo legale rappresentante [vedi punto precedente].

Per il cambiamento del direttore responsabile: domanda di variazione firmata dal proprietario, allegando:

  • documento di identità del sottoscrittore;
  • autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante ;
  • copia della tessera dell’ordine dei giornalisti di appartenenza in ogni sua parte;
  • nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore responsabile [vedi punti precedenti];
  • documentazione attestante la decisione e l’avvenuta sostituzione del direttore responsabile

Per il cambiamento della periodicità, del titolo, della tipografia, della sede, ecc.: domanda di variazione firmata dal proprietario, allegando:

  • documento di identità del sottoscrittore;
  • verbale di assemblea che ha deliberato la variazione (in copia conforme);
  • documentazione attestante il momento in cui il mutamento è stato attuato.

CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE:
domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica, unire verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme.

L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail: [email protected] 

NOTA BENE

Per il rilascio del certificato di iscrizione occorre chiedere all’Ufficio un certificato di registrazione con domanda firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00  alla quale occorre allegare ulteriore marca da  € 16,00 e pagoPa di € 3,92 per diritti di certificazione.

SUPPLEMENTO

La pubblicazione di supplementi di periodici pubblicati con regolare periodicità prevede una comunicazione in bollo da € 16,00, sottoscritta dal proprietario e diretta al Tribunale, che provvederà attraverso apposita annotazione sul registro stampa in corrispondenza del numero di registrazione della testata.

TESTATE ON LINE

La registrazione di una testata giornalistica on line si richiede presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione.

Non esiste obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (art. 3 bis Legge 103/2012) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100,000 €.