Autorizzazione del giudice tutelare all’interruzione volontaria di gravidanza di minori

INFORMAZIONI

L’interruzione volontaria è possibile, salvo casi eccezionali, entro i primi 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 194 del 22 maggio 1978

CHI PUO’ RICHIEDERLA

Se la donna è minorenne, è richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela; se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l’assenso o esprimono pareri difformi, la minore può essere autorizzata a decidere l’interruzione di gravidanza dal Giudice Tutelare.

E’ competente il Giudice Tutelare del luogo ove opera il consultorio, la struttura socio sanitaria o il medico di fiducia cui la minore si è rivolta.

COME SI SVOLGE

La donna si deve rivolgere per la documentazione medica attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura organizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico trasmette la relazione medica al Giudice Tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected] 

COSTI

Esente