INFORMAZIONI |
L’interruzione volontaria è possibile, salvo casi eccezionali, entro i primi 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Legge n. 194 del 22 maggio 1978 |
CHI PUO’ RICHIEDERLA |
Se la donna è minorenne, è richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela; se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l’assenso o esprimono pareri difformi, la minore può essere autorizzata a decidere l’interruzione di gravidanza dal Giudice Tutelare. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo ove opera il consultorio, la struttura socio sanitaria o il medico di fiducia cui la minore si è rivolta. |
COME SI SVOLGE |
La donna si deve rivolgere per la documentazione medica attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura organizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico trasmette la relazione medica al Giudice Tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
COSTI |
Esente |