Nomina di interprete per muto o sordomuto che deve compiere un atto notarile

INFORMAZIONI

 

Quando la persona muta o sordomuta deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 56- 57 Legge 16 febbraio 1913 n. 89

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il soggetto interessato (persona muta o sorda che deve sottoscrivere l’atto); il notaio che deve redigere l’atto. E’ competente il Tribunale del luogo della residenza dell’istante, o dove deve essere redatto il rogito notarile.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

COME SI SVOLGE

La domanda si propone con istanza rivolta al Presidente del Tribunale

DOCUMENTI OCCORRENTI

  • Nota di iscrizione a ruolo;
  • Fotocopia della carta d’identità e codice fiscale del richiedente e dell’interprete proposto;
  • Copia del documento attestante l’invalidità (facoltativo)

COSTI

Contributo unificato di € 98,00

Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfettizzati.