Richiesta di liquidazione

COSA E’

 E’ la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all’attività svolta nell’ambito di un procedimento penale.

CHI PUO’ RICHIEDERLA

 Il difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il perito, l’interprete; il traduttore; chiunque abbia svolto un’attività professionale in qualità di ausiliario del Giudice nel processo penale o civile qualora previsto.

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Il Giudice, esaminata la richiesta di liquidazione corredata dei documenti di spesa e giustificativi, emetterà un decreto di liquidazione che verrà notificato alle parti interessate per un’eventuale opposizione avanti al Tribunale di Belluno entro 30 giorni dalla notifica.  Decorsi i termini per l’opposizione verrà richiesta la fattura per l’emissione del prospetto di liquidazione da parte del funzionario, prospetto che verrà poi inviato al Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello di Venezia per il relativo accredito.